La prova dell’ inesigibilità di un credito sostanzialmente consiste nella produzione di idonea ed analitica documentazione che accerti lo stato definitivo delle perdita.

Secondo la Circolare del Ministero dell’intero n°557/Pas/6909/12015 la relazione rilasciata dall’agenzia di recupero crediti attestante l’esito infruttuoso del intervento viene considerata documentazione provata al fine di verificare l’inesigibilità del credito insolvente.

Oltre all’attestazione di inesigibilità, le società specializzate di recupero crediti sono in grado di offrire altri strumenti informativi utili a fornire la documentazione necessaria per supportare la dichiarazione di inesigibilità del credito insoluto, come per esempio l’effettuazione delgli accertamenti patrimoniali – economici specifici nei confronti del soggetto debitore, che consentono non soltanto di riscontrarne l’eventuale stato di insolvenza ma allo stesso tempo di pianificare la procedura più consona per poter procedere eventualmente alla defiscalizzazione degli importi.